Il Tribunale di Trani, adito per decidere sulla addebitabilità della separazione, ha precisato «che le condotte di violenza morale e soprattutto fisica, […] “traducendosi in un’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, sono di per sè stesse causalmente rilevanti della crisi coniugale e tali da esonerare il giudice dal dovere di comparare con essi, ai fini dell’adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” che il convenuto in questa sede non ha in alcun modo né allegato né provato».