Quanto alle condotte che integrano la fattispecie di reato ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), la Suprema Corte ha ritenuto che «il mero deterioramento del rapporto matrimoniale e la relazione extra-coniugale del marito – per quanto non celata alla moglie -, in assenza di altri elementi tali da creare una situazione di sofferenza morale e fisica a quest’ultima […]”non siano condotte idonee ad integrarne la fattispecie. Parallelamente, sempre nella medesima pronuncia, si legge che “le scelte economiche ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, non possono di per sè integrare gli estremi dei maltrattamenti, salvo non sia provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza fisica o di prevaricazione psicologica».
Autorità:
Corte di Cassazione, sez. VI pen.
Data di emanazione:
29 Set 2015
Numero:
43960/2015
Territorio:
Nazionale