La Corte europea precisa che tra le forme di violenza domestica rientrano anche i casi di cyberviolenza, come l’accesso a dati sensibili e l’utilizzo abusivo dell’account del coniuge.
In quest’ottica la Corte di Strasburgo ha ritenuto che dagli artt. 3 (Divieto di tortura) e 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU discenda l’obbligo positivo per lo Stato di adottare tutte le misure necessarie (preventive e sanzionatorie) atte ad evitare che la donna subisca indebite intrusioni nel proprio computer e nei suoi profili social.