Il 12 novembre 2025 è stato approvato, in Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame, in sede referente, l’emendamento dell’art. 609-bis c.p., contenuto nella proposta di legge in tema di “Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso” (C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari).
Il testo dell’emendamento – allegato 2 del resoconto della Commissione – prevede quanto segue:
L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 609-bis (Violenza sessuale)
Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.