La Corte di Cassazione annulla un provvedimento di diniego adottato dal GIP avverso la disposizione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p. o., in particolare concernente anche il divieto di avvicinamento alla casa familiare. La vittima aveva subito atti persecutori dall’ex partner, il quale la attendeva spesso nei pressi dell’abitazione per potervici entrare, anche con la forza. La donna era ricorsa alla polizia, la quale aveva disposto l’allontanamento ex art. 384 bis cpp. Il GIP rifiutava di convalidare l’atto in quanto non ravvisava il presupposto della convivenza. La Cassazione ripercorre i propri precedenti, la definizione di convivenza di fatto della legge Cirinnà e la CEDU per arrivare ad affermare che convivenza e coabitazione, alla luce delle mutate modalità di stringere relazioni tra le persone, non sono più correlate. Dunque, la coabitazione non è un presupposto per applicare gli ordini di protezione.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Caterina Martucci.