Con la sentenza n. 19599 del 2023, la Corte di Cassazione penale si è pronunciata in tema di consenso e, in particolare, relativamente al confine tra la “mancanza di consenso” e la “manifestazione di dissenso” ai fini della configurazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p.
Si legge nella decisione che secondo costante giurisprudenza della Corte «integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona».
Ancora, si è affermato che «non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 66 del 1996, […] un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato […] un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere […] che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso dell soggetto passivo che quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita».