Cass. pen., sez. V, 17/11/2021, n. 1541

Il Tribunale di Bari – Sezione Riesame – accoglieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento con il quale il GIP respingeva la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 612-bis c.p. in quanto, con condotte reiterate, interrompeva quotidianamente la fornitura idrica dell’ex moglie (malata oncologica, dunque bisognevole di acqua ininterrottamente), ingenerandole timore per la sua incolumità.

Il Tribunale applicava la misura di sicurezza del divieto di avvicinamento all’abitazione in uso della persona offesa. Contro l’ordinanza di applicazione della misura, l’imputato proponeva ricorso chiedendo il rigetto dal Procuratore.

Tuttavia, in quanto l’imputato abitava nella stessa palazzina della persona offesa, l’applicazione della misura stessa ne era ostacolata. Dunque, l’ordinanza impugnata veniva annullata e si rinviava al Tribunale di Bari per il riesame.

La descrizione è stata redatta dallo studente Riccardo De Leo.

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