Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione stabilisce che ai fini dell’integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici di cui all’ art. 609-bis c.p., come nel caso concreto di partecipazione a violenza sessuale di gruppo mediante riprese, per mezzo del telefono cellulare, di parte degli atti sessuali posti in essere sulla persona offesa.
In coerenza, quindi, non integra concorso nell’altrui reato di violenza sessuale il mero voyeurismo, salvo che l’atto del guardare sia stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all’esecutore materiale della violenza in modo tale da contribuire a sollecitare o rafforzare il proposito criminoso di quest’ultimo, incidendo direttamente sul reato in corso di consumazione.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Mengoni.