La Corte di Cassazione confermava la configurazione del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies c.p., individuandone la sussistenza nel comportamento passivo dell’imputato di fronte alla violenza perpetrata a danno di persona incapace di esprimere il proprio consenso al rapporto, nonché nella sua qualità di soggetto organizzatore dell’incontro.
Infatti, dalla stessa lettera della legge penale si ricava che il fatto tipico ammette anche la sola presenza del compartecipe, in un rapporto causale inequivocabile, sul luogo del fatto, quando detta presenza agevoli concretamente l’abuso sessuale posto in essere da parte dei correi, senza la necessità che ognuno di essi attui un’attività tipica di violenza sessuale.
Inoltre, la disponibilità giuridica dell’appartamento, dove si è svolto lo stupro, da parte dell’imputato, gli impone l’obbligo giuridico di evitare che terze persone, anche esse ospitate nell’abitazione, compiano atti di violenza in danno di altre.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Arianna Giovannelli.