Nel caso in esame la vittima denuncia l’ex fidanzato per stalking in quanto, dopo la fine della relazione, riceve numerosissimi messaggi contenenti minacce e insulti e viene perseguitata attraverso appostamenti sotto casa.
Questi atteggiamenti scatenano in lei uno stato di grave ansia e angoscia che la portano a dover uscire di casa sempre accompagnata in quanto il terrore di incontrarlo è forte.
Nella motivazione della sentenza si nota un passaggio interessante in cui si specifica che il reato di cyberstalking richiede gli stessi elementi costitutivi dell’illecito penale di cui all’art.612 bis c.p. (condotte reiterate, minacce, grave stato di ansia o paura o fondato timore per l’incolumità propria) ed anzi ne costituisce un’aggravante e rientra nel novero della cyberviolenza, termine con cui ci si riferisce a tutte le attività potenzialmente idonee ad arrecare danni a terzi mediante performance digitali atte a molestare un altro soggetto.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Elisa Pignanelli.