Cass. pen., sez. V, 23/11/2021, n. 10680

L’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce contestando da un lato l’idoneità a integrare il reato di cui all’art. 612-bis c.p. della condotta che si sostanzia nel postare sul proprio profilo Facebook delle foto della ex compagna; e dall’altro l’impossibilità di considerare questo ultimo atto posto in essere nel 2015 insieme ad altri atti posti in essere nel biennio 2011-2013, in relazione ai quali la querela risulterebbe ormai tardiva.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso ritenendo l’atto contestato del tutto idoneo a integrare il delitto di atti persecutori, sostanziandosi in una “condotta che concretizza una indebita ingerenza o interferenza nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a compromettere la serenità e libertà psichica”, anche in ragione della capacità diffusiva del mezzo utilizzato.

Dunque, non vi è dubbio sul fatto che tale ultima condotta, considerata unitariamente alle condotte precedenti, possa integrare il delitto di atti persecutori.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Cecilia Pasini.