La Corte di cassazione, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ritiene che la rilevanza e la gravità della violenza di genere determini la necessità che, laddove siano presenti elementi certi che evidenziano un contesto di violenza domestica ed in mancanza delle videoregistrazioni dei colloqui svoltisi in sede amministrativa, il giudice deve procedere all’audizione diretta della ricorrente.
Ciò perché “la violenza di genere non può mai essere ridotta a fatto meramente privato […] posto che essa è una delle fattispecie espressamente previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato”.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Paina.