Una recente requisitoria in tema di allontanamento del minore con ricorso forza pubblica

Segnaliamo la recente requisitoria della Sostituta Procuratrice Generale presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Francesca Ceroni, resa nell’ambito di un giudizio di impugnazione instaurato a seguito del decreto della Corte d’Appello di Roma che statuiva sull’esercizio della responsabilità genitoriale. 

In particolare, la Corte d’Appello confermava quanto deciso dal Tribunale dei minori, il quale dichiarava la decadenza del padre dall’esercizio della responsabilità genitoriale e disponeva, con l’ausilio della forza pubblica, l’immediato allontanamento del figlio dal contesto familiare, il suo collocamento presso una casa famiglia e la sospensione temporanea dei rapporti con la madre. 

Le ragioni sottese al provvedimento impugnato poggiano sul preteso diritto alla bigenitorialità, il quale si fonda sull’idea secondo cui la famiglia monoparentale arreca, in ogni caso, danni ai figli e per questo, in assenza di uno dei genitori, il minore va allontanato anche dall’altro.  

La requisitoria, qui allegata, critica questa impostazione, ribadendo che tale preteso diritto non trova esplicito fondamento in Costituzione, se non “quale diritto del minore ad essere curato da entrambi i genitori ed è dunque funzionale alla realizzazione del “best interest of the chid””, [da intendersi come] ““interesse superiore” non in “astratto”, ma “in concreto”, caso per caso, alla luce delle specificità e peculiarità delle singole fattispecie”.

Inoltre, la requisitoria pone l’accento, sempre in chiave critica, sull’assenza di una disciplina legislativa in materia di allontanamento coattivo del minore con il ricorso alla forza pubblica, che concretizzerebbe una violazione della riserva di legge assoluta espressa all’art. 13 Cost., che ammette restrizioni alla libertà personale “nei soli casi e modi previsti dalla legge”. 

In conclusione, la Sostituta Procuratrice Generale auspica il deferimento del caso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché possano intervenire in materia, in subordine, nell’ipotesi in cui il ricorso venisse dichiarato inammissibile di pronunciare comunque il seguente principio di diritto: “gli art. 330, 333 cc e art. 68 cpc, interpretati in senso conforme a Costituzione, consentono di disporre l’allontanamento coattivo del minore dalla residenza familiare unicamente nel caso in cui vi sia un rischio grave e imminente alla sua incolumità personale non altrimenti evitabile e consentono di collocarlo in luogo sicuro; preferibilmente in contesto parentale o amicale noto al minore, per il tempo strettamente necessario a scongiurarlo”.

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