Con il provvedimento ivi allegato, Il Tribunale di Milano sez. IX civ. dispone l’affidamento esclusivo alla madre ex art. 337 quater, comma 3, cod. civ. del minore e il collocamento dello stesso presso la medesima, sospendendo inoltre ogni frequentazione padre-figlio.
Tale provvedimento segue alle rilevazioni esposte dai Servizi Sociali territorialmente competenti dalle quali è risultata, da un lato, l’idoneità della figura genitoriale materna a svolgere un ruolo di cura e di protezione del figlio minore, nonché la rispondenza del contesto abitativo materno alle esigenze del minore, dall’altro, la situazione di grave fragilità personale del padre che ha riferito di far uso di sostanze alcoliche e di non essere costante nel seguire i percorsi di cura. A ciò si aggiunge, il fatto che il padre è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre.
Parallelamente all’affido esclusivo, è disposto l’intervento dei Servizi sociali in ausilio al padre.