Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari)

Articolo 1 – (Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare)

  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misurepatrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».
  2. Dopo l’articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). – 1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
  3. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. […]

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