«L’uomo deve vincere la resistenza della donna»: la Corte EDU condanna l’Italia (di nuovo) per la persistenza degli stereotipi di genere nelle aule di giustizia

“E questa è una prassi costante: il processo alla donna. La vera imputata è la donna”. Quando ho letto la notizia della nuova condanna subita dall’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo in un caso di violenza di genere ho subito pensato a queste parole. Era il 1978 e Tina Lagostena Bassi ha utilizzato queste frasi nella sua arringa in un processo per stupro.

In quel caso lei si rivolgeva ad un’Italia diversa, a colleghi e colleghe che erano più concentrati sul valutare la moralità di una vittima che le responsabilità di un colpevole.

Oggi nel leggere la notizia della sentenza europea e nel ripercorrere i fatti che hanno portato a questa pronuncia mi chiedo in quasi 50 anni cosa sia cambiato.

Procediamo per ordine. Il caso di cui parliamo è Ubeda c. Italia dello scorso 2 luglio 2026.I fatti sono questi: nel 2021 una PM della Procura di Benevento aveva chiesto l’archiviazione della denuncia per violenza domestica e sessuale presentata da Audrey Ubeda nei confronti dell’ex compagno, sostenendo che fosse «comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito […] tenta l’approccio sessuale». Un episodio in cui l’uomo aveva puntato una lama alla gola della donna veniva liquidato, nella medesima richiesta di archiviazione, come «scherzo di cattivo gusto».

L’iter giudiziario è stato abbastanza lungo: il GIP ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla donna; successivamente, il fascicolo è passato a un’altra magistrata, che ottenne il rinvio a giudizio e l’uomo fu condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi. I giudici di Strasburgo, però, non si sono fermati alla vicenda giudiziaria interna: hanno ritenuto che quella motivazione avesse concorso a una violazione della CEDU, in particolare degli artt. 3 e 8, condannando l’Italia per il difetto di un’indagine tempestiva ed efficace e per la lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il punto giuridicamente più significativo è la qualificazione delle motivazioni della PM come espressione di una «cultura sessista e stereotipata», che la Corte pone in relazione diretta con le segnalazioni del Grevio sulla tendenza dei magistrati italiani a leggere le relazioni intime attraverso schemi di sottomissione e possesso. Non è una notazione retorica: il Grevio, nei suoi rapporti sull’attuazione della Convenzione di Istanbul, ha più volte richiamato l’Italia a rafforzare la formazione degli operatori proprio per evitare che simili automatismi culturali si traducano in atti processuali.

Questo caso dialoga direttamente con un precedente ormai considerato leading case in materia: J.L. c. Italia (2021), in cui la Corte EDU aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 Cedu poiché il giudice, in un caso di violenza sessuale di gruppo, aveva richiamato nella motivazione elementi irrilevanti e stereotipati sulla vita intima della ricorrente, quali orientamento sessuale, abbigliamento, scelte artistiche, integrando una forma particolarmente problematica di vittimizzazione secondaria.

Il filo che lega le due pronunce è la stessa premessa teorica: le decisioni fondate su stereotipi non sono un “difetto” di stile argomentativo, ma un meccanismo che normalizza la violenza, riscrivendone i contorni fattuali attraverso categorie culturali pregresse e talvolta discriminatorie, anziché attraverso un accertamento condotto con una prospettiva di genere.

Vale la pena richiamare, seppur brevemente, il meccanismo attraverso cui lo stereotipo costruisce, prima ancora di giudicarla, la figura della donna che il diritto dovrebbe proteggere.

Questo caso non riguarda un episodio isolato di “malagiustizia”, ma mette a nudo un problema strutturale noto da tempo alla dottrina costituzionalistica e alla giurisprudenza sovranazionale: la capacità degli stereotipi di genere di infiltrarsi nelle motivazioni giudiziarie, orientando, alcune volte in modo decisivo, l’esito di un procedimento penale.

La motivazione contestata nel caso Ubeda non descrive un fatto, ma presuppone un modello, cioè quello della donna la cui «resistenza» all’approccio sessuale è, per definizione, provvisoria e destinata a cedere: si tratta di una costruzione che affonda radici lontane nella cultura occidentale, dalla medicina ippocratica, che leggeva il corpo femminile come sede strutturale di squilibri e cedimenti, alla metafisica aristotelica, che assegnava alla donna la passività della «materia» contro l’attività «formale» maschile. Questi archetipi, sopravvissuti all’affermazione formale dell’uguaglianza, si ritraducono oggi in categorie apparentemente neutre – la «stanchezza delle incombenze quotidiane», la «relazione stabile e duratura» – che finiscono per collocare il consenso sessuale su un piano di disponibilità presunta anziché di autodeterminazione effettiva.

Il Grevio riesce a cogliere questo meccanismo quando denuncia la tendenza a leggere le relazioni intime attraverso schemi di sottomissione e possesso: lo stereotipo, in altre parole, non si limita a descrivere in modo scorretto la donna reale, ma ne sostituisce l’identità giuridica con un ruolo precostituito, funzionale a giustificare ex post la condotta maschile. In questa prospettiva, l’art. 3, comma 2, Cost. offre la chiave di lettura più efficace: la neutralità formale della norma penale non basta, se chi la applica continua a leggere i fatti attraverso categorie che presuppongono la subordinazione femminile come dato naturale anziché come costruzione storica da superare.

Sul piano dell’ordinamento interno, il legislatore aveva già tentato di intervenire su questo nodo. La legge n. 69 del 2019 (il c.d. Codice Rosso) richiama esplicitamente l’art. 15 della Convenzione di Istanbul e introduce obblighi di formazione per forze dell’ordine, avvocati e magistrati sui pregiudizi di genere e sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria; interventi successivi hanno reso tale formazione obbligatoria per chi tratta procedimenti di famiglia o violenza domestica.

La sentenza Ubeda dimostra però che l’esistenza della norma non coincide con la sua effettività: l’atto contestato risale al 2021, già nella vigenza del Codice Rosso, a conferma che la dimensione culturale del fenomeno resiste agli interventi meramente normativi in assenza di un mutamento reale nelle prassi motivazionali.

Vale infine una notazione di metodo.

La Corte di Strasburgo non censura la singola frase, ma la colloca nella cornice sistemica delineata dal Grevio, restituendo alla vicenda individuale una dimensione strutturale: è la stessa operazione che la Convenzione di Istanbul compie da sempre, leggendo la violenza di genere non come somma di episodi ma come fenomeno che richiede prevenzione, protezione, punizione e politiche coordinate.

La condanna dell’Italia nel caso Ubeda si aggiunge, senza sostituirsi, al percorso di adeguamento agli standard convenzionali già intrapreso, e segnala che il terreno più difficile da riformare resta quello della cultura professionale di chi amministra la giustizia.